Art. 4.
(Documento d'identità).

      1. Dopo l'articolo 2-ter della legge 14 agosto 1991, n. 281, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 2-quater. - (Libretto d'identità). - 1. All'atto dell'identificazione e della registrazione all'anagrafe canina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o i medici veterinari accreditati rilasciano un libretto d'identità, recante i dati dell'animale e del proprietario, che è utilizzato anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale e che contiene le informazioni sulla corretta detenzione e sugli obblighi cui i proprietari dei cani devono attenersi.
      2. Il libretto d'identità deve essere conservato anche in caso di passaggio di proprietà del cane e rappresenta l'unico documento ufficiale attestante l'avvenuta iscrizione all'anagrafe canina.

 

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      3. Qualsiasi cittadino che intende acquistare o essere affidatario di un cane è tenuto alla compilazione del modulo di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      4. I cani non possono essere intestati a cittadini che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età».

      2. Alla legge 14 agosto 1991, n. 281, come da ultimo modificata dalla presente legge, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato A annesso alla presente legge.